Ecco i dettagli del decreto sull’esecuzione della pena

decreto_carceriCon la sentenza Torreggiani, del gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato italiano a causa dell’assenza, nell’ordinamento interno, di efficaci strumenti di tutela dei diritti dei detenuti, in specie sul versante della lesione prodotta dal fenomeno, ormai endemico, del sovraffollamento carcerario. Per tale motivo, con il decreto legge n. 78 del 2013 il Governo italiano ha voluto fornire, in vista di futuri interventi il riassetto complessivo del nostro sistema sanzionatorio, una prima risposta urgente a tali problemi, ispirata al seguente obiettivo: favorire la decarcerizzazione degli autori di modesta pericolosità sociale, fermo restando il ricorso al carcere nei confronti dei condannati per reati di particolare gravità. Ecco i dettagli del decreto su cui abbiamo lavorato e che è stato approvato dal Parlamento.

Si è intervenuti principalmente su due fronti: da un lato regolando più efficacemente i flussi dell’ingresso in carcere nei confronti dei condannati che, trovandosi già in libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza e non avendo commesso gravi reati, al ricorrere di determinate condizioni, potranno essere ammessi ad una misura alternativa, senza dover prima passare per il carcere; dall’altro lato si è intervenuti sui flussi in uscita, favorendo l’accesso alle misure alternativa per coloro che si trovano già in carcere.

A tal fine sono stati modificati: il codice di procedura penale, l’ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina del commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.

Giovedì 8 agosto il Senato ha convertito in legge il decreto 78/2013 sull’esecuzione della pena, qui di seguito le principali novità introdotte.

Articolo 1

Dopo la condanna definitiva, se la pena residua non supera 3 anni, il Pm deve sospendere l’ordine di carcerazione e il condannato ha 30 giorni per chiedere una misura alternativa. Il tribunale di sorveglianza decide dopo una rapida istruttoria. L`ordine di esecuzione non può essere sospeso per reati gravissimi (mafia, estorsione e rapina aggravata, omicidio ecc.) o di particolare allarme sociale (stalking, maltrattamenti in famiglia aggravati, furto in abitazione, incendio boschivo, scippo) o se il condannato è pericoloso ed è in custodia cautelare in carcere al momento della sentenza; il decreto ha eliminato il divieto per i recidivi reiterati di accedere a tale misura. In altri due casi il Pm sospende la pena: se il condannato è tossicodipendente e ha depositato un programma terapeutico riabilitativo (la sospensione scatta anche se restano da scontare 6 anni di carcere, o 4 per gravi reati); in presenza delle condizioni per la detenzione domiciliare (donne incinte o madri di bimbi sotto i 10 anni, malati gravi, ultrasettantenni) il Pm sospende l’esecuzione anche se restano da scontare 4 anni di pena.

La custodia cautelare in carcere potrà essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, con l’esclusione del delitto di finanziamento illecito dei partiti. Conseguentemente all’innalzamento del limite della pena edittale dei reati per cui si possono disporre gli arresti domiciliari è stata elevata a cinque anni la pena massima prevista per il delitto di stalking.

Il decreto interviene sulla disciplina degli arresti domiciliari, aggiungendo all’art. 284 c.p.p. il comma 1-bis, in base al quale il giudice, nel disporre il luogo degli arresti domiciliari, deve valutare l’idoneità del domicilio in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, che vengono considerate prioritarie.

Articolo 2

Interviene sulla disciplina dell’ordinamento penitenziario. In particolare, interviene sul lavoro all’esterno del carcere, inserendo la possibilità per i detenuti e gli internati di partecipare, a titolo volontario e gratuito, all’esecuzione di progetti di pubblica utilità.

Nell’assegnazione al lavoro esterno si dovrà tener conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti; il lavoro di pubblica utilità potrà svolgersi anche presso comunità montane, Unioni di comuni, ASL, enti e organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di assistenza sanitaria. A tali attività non avranno accesso i detenuti e gli internati per il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo, per delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose.

E’ stata modificata la disciplina dei permessi premio, aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati minorenni, la durata di ogni permesso premio e portando la durata complessiva per ogni anno di espiazione da 60 a 100 giorni.

E’ stato innalzato da tre a quattro anni il limite di pena per i condannati all’arresto o alla reclusione, ai fini della concessione dei permessi premio.

Vengono apportate una serie di modifiche in materia di detenzione domiciliare.

In primo luogo viene abrogato il divieto di concessione della detenzione domiciliare tra i 3 e i 4 anni di pena (anche residua) nei confronti dei condannati recidivi. E’ eliminato il divieto di applicazione della detenzione domiciliare infrabiennale nei confronti dei recidivi.

Sono state eliminate le preclusioni di natura assoluta all’accesso a misure alternative alla detenzione per i recidivi, valorizzando in tal modo le valutazioni di merito della magistratura di sorveglianza sulla condotta e sulla personalità del condannato ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari.

Articolo 3

Sono state introdotte modifiche all’articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), relativo alle sanzioni penali connesse alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare è stato introdotto un nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità.

Sono, tuttavia, previsti alcuni requisiti per l’applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità: a) il lavoro di pubblica utilità è disposto solo con riferimento a un diverso reato commesso per una sola volta; b) il diverso reato deve essere stato commesso dalla persona tossicodipendente o dall’assuntore “abituale” di sostanze stupefacenti in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale; c) il giudice deve avere inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione; all’elenco dei reati esclusi, oltre a quelli previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p., sono aggiunti i reati contro la persona.

Articolo 3-bis

Sono state introdotte misure per sostenere il reinserimento lavorativo degli ex detenuti.

E’ stata ampliata la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi.

Verrà concesso un credito di imposta alle imprese che assumono detenuti. In particolare, viene concesso un credito di imposta di 700 euro per ogni detenuto assunto, ammesso al lavoro esterno, e di 350 euro per ogni detenuto semilibero.

Articolo 4

Sono stati ampliati i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie il cui mandato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con i seguenti ulteriori compiti: programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria; manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati «su base regionale» e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria; destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale; individuazione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture carcerarie.

Ai fini di una maggiore trasparenza sulle attività del Commissario è stato introdotto l’obbligo di relazione annuale al Parlamento, al quale il Commissario dovrà adempiere, per il 2013, entro il 31 dicembre.
Infine, sono state eliminate alcune delle deroghe al codice degli appalti.

1 comment to Ecco i dettagli del decreto sull’esecuzione della pena

  • Daniele

    Ottima riforma, ma mi sarei spinto oltre consentendo di commutare un giorno di detenzione con un giorno di lavoro socialmente utile prestato, con verifica della “effettività” delle prestazioni da parte della stessa polizia penitenziaria. Se messi a disposizione delle amministrazioni locali i detenuti potrebbero contribuire a risanare l’ambiente, così come il governo regionale ha in progetto di fare con i forestali.

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