Oggi sono intervenuto alla Camera durante la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità avanzate in merito al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 168 del 2016, approvato ad agosto con l’obiettivo – quanto mai urgente – di dare risposte immediate ai problemi della giustizia. L’obiettivo sotteso al decreto legge, di cui mi sono occupato anche in Commissione Giustizia, è infatti quello di rendere la giustizia più efficiente, funzionale e veloce. Oggi però in discussione c’erano alcune pregiudiziali di costituzionalità, presentate a mio avviso più come strumento di critica delle scelte politiche e legislative del Governo che di verifica della costituzionalità delle norme. Una presunta incostituzionalità sollevata in maniera chiaramente strumentale, a maggior ragione se si considera che i partiti che lamentano l’abuso dei decreti legge (Movimento 5 stelle, Lega, Sinistra italiana) sono gli stessi che si oppongono proprio a quella riforma costituzionale che determinerebbe una drastica riduzione della decretazione d’urgenza.
Nelle quattro pregiudiziali di costituzionalità al provvedimento si afferma una presunta eterogeneità-disomogeneità del decreto, la carenza del requisito dell’urgenza, la violazione delle norme costituzionali poste a garanzia dell’autonomia e indipendenza della magistratura
In realtà il decreto reca norme unificate dalla finalità di dare risposte immediate ai problemi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile. Ed infatti, gli organi della giustizia amministrativa devono misurarsi con l’innovazione del processo amministrativo telematico, che dopo anni di proroghe diverrà operativo. Allo stesso modo, la giurisdizione contabile deve misurarsi con il nuovo codice del processo contabile, la Corte di Cassazione con l’emergenza dell’arretrato e della eccessiva durata dei procedimenti, emergenza ormai di assoluta gravità.
I numeri della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione è gravata da un numero impressionante di ricorsi (oltre 80.000 i ricorsi civili e penali che vengono iscritti ogni anno) che le impedisce di svolgere appieno la propria funzione. All’inizio del 2016 i procedimenti civili pendenti erano oltre 105.000, di cui il 50% presso la sezione tributaria, con un indice di ricambio del 46%, cioè ogni 100 procedimenti tributari sopravvenuti si riesce a definirne poco meno di 50, con un gap di oltre 5.000 procedimenti l’anno. Tale ammontare della pendenza risulta essere il valore più elevato in assoluto in serie storica, solamente negli anni 2006 e 2007 si sono superati i 100.000 pendenti.
L’emergenza pertanto è di assoluta gravità e il Governo giustamente ha ritenuto di affrontarla senza indebolire e rendere discontinua la direzione delle varie articolazioni della Corte. Corte che, anzi, è stata potenziata con l’applicazione dei magistrati del massimario alle funzioni giurisdizionali di legittimità, oltre che con l’apporto dei tirocinanti.
Un provvedimento, dunque, urgente e indifferibile le cui misure hanno tutte un unico fine, dare immediata risposta ad alcuni problemi della Giustizia italiana. Intervenire sulla giustizia assume carattere di urgenza straordinaria, non solo per il danno economico e di reputazione che l’attuale condizione causa al nostro Paese, ma anche perché un sistema inefficiente contrasta palesemente sia con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che con l’art. 111 della nostra Carta Costituzionale e “costa” ogni anno all’Italia svariati milioni di risarcimenti.
Infine per quanto concerne le norme in tema di trattenimento in servizio di magistrati della Suprema Corte di Cassazione, della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, come si legge nella relazione tecnica sono necessarie per assicurare la funzionalità di tali Corti, e da tale possibilità di prosecuzione dell’attività lavorativa, per un limitato periodo di tempo, non si comprende quale vulnus dovrebbe comportare per l’autonomia della magistratura e in cosa consista la presunta lesione delle prerogative del suo organo di autogoverno.
Cosa prevede il decreto-legge 168/2016
Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi, e ha proprio questo scopo: rendere più efficienti e supportare l’azione di queste supreme Corti.
Il Capo I (artt. 1-6, “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di cassazione e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) contiene disposizioni volte a potenziare l’organico della Corte di cassazione e stabilizzarne momentaneamente i vertici, garantire la celere copertura degli uffici vacanti negli uffici giudiziari e potenziare gli uffici di sorveglianza.
Il Capo II (artt. 7-10) detta misure urgenti per la giustizia amministrativa. In particolare, si dettano le disposizioni di coordinamento in vista della definitiva entrata in vigore a regime del processo amministrativo telematico dal primo gennaio 2017, si istituisce l’ufficio per il processo amministrativo, si incrementano gli organici del personale amministrativo e tecnico di Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali, si consente il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 ai magistrati che svolgono funzioni direttive in Consiglio di Stato, che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età (tale disciplina riguarda anche i magistrati che svolgono funzioni direttive in Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato).
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