Una vicenda annosa, importantissima per centinaia di contribuenti siciliani che hanno diritto ad aver rimborsate le imposte pagate dal 1990 al 1992. Mi sono interessato nuovamente, dopo diversi altri interventi e un atto parlamentare del luglio del 2012, alla vicenda dei rimborsi delle imposte pagate nel triennio 90-92 dai contribuenti di Catania, Siracusa e Ragusa. A questo proposito, ho avuto un colloquio con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che mi ha assicurato che l’Agenzia ha impartito a tutti i suoi Uffici disposizioni precise per abbandonare le controversie pendenti con i contribuenti siciliani e procedere dunque alla erogazione del rimborso senza proseguire nei contenziosi, in tal senso si è espressa l’Agenzia tramite la direttiva n. 1 del 2013.
Il fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia definitivamente deciso di abbandonare le controversie pendenti con i contribuenti e che abbia deciso di procedere alla erogazione del rimborso è un importante risultato per il quale ci siamo battuti in Parlamento. L’Agenzia ha inoltre precisato che la riduzione al 10 per cento dei tributi versati nel triennio 1990-1992 spetta sia a chi non aveva effettuato i versamenti, sia a chi avendo versato le imposte ha avanzato istanza di rimborso: a questi contribuenti in regola, dunque, spetta il rimborso del 90 per cento delle imposte versate. Si tratta di una precisazione importante che pone fine a dubbi interpretativi, in verità evidentemente pretestuosi, a mio modesto avviso.
Si è finalmente fatta chiarezza per le persone fisiche e non per quelle giuridiche, per queste ultime si dovrà attendere la decisione da parte della Commissione Europea, che sta valutando la compatibilità della legge 289 con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza e gli aiuti di Stato. Com’è ovvio, in caso di parere favorevole della Commissione chiederò all’Agenzia di adeguarsi tempestivamente rimborsando le imprese siciliane.
Infine, il direttore dell’Agenzia ha precisato che si è in attesa delle Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento al termine di presentazione dell’istanza di rimborso. La questione in verità è meno controversa di quanto afferma l’Agenzia, infatti, se è vero che la quinta Sezione ha stabilito che ha diritto al rimborso chi ha presentato istanza entro il primo gennaio del 2003, sono numerose le pronunce della sesta Sezione della medesima Corte che individuano il diverso termine del 31 marzo del 2008. Siamo pertanto, in attesa del prossimo pronunciamento della Suprema Corte, dopo tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate dovrà adeguarsi immediatamente a quanto sarà stabilito.
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